T R A S P A R E N Z A 

Legge 4 agosto 2017, n.124: adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità


La legge 4 agosto 2017, n.124 ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2-bis del d.lgs n.33/2013. 

Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie: alla prima appartengono le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Nella seconda categoria rientrano le imprese. Tale classificazione rileva ai fini del diverso atteggiarsi degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in esame. Difatti, per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’articolo 1, comma 125 prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00. Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Si riproducono quindi di seguito i commi (125-129) della legge 124/2017 che istituiscono tale obbligo: 

"125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti  di  cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti  internet o analoghi portali digitali, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi di natura corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi effettivamente erogati nell'esercizio  finanziario  precedente  dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica: a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio  1986, n. 349; b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo  6 settembre 2005, n. 206; c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il  bilancio  ai  sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle  medesime  informazioni  e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su  propri  siti  internet, secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in  mancanza di  questi  ultimi,  sui  portali  digitali  delle  associazioni di categoria di appartenenza. 

125-ter. A  partire  dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria, si applica  la sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma  sono  irrogate  dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  hanno  erogato  il  beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in  quanto compatibile. 

125-quater.  Qualora  i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e 125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall'articolo  26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata  del  bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1,  comma  386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

125-quinquies. Per gli aiuti  di  Stato  e  gli  aiuti  de  minimis contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui all'articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e   125-bis, a condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di categoria di appartenenza. 

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresi' tenute a pubblicare  trimestralmente  nei  propri  sit internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di integrazione, assistenza e protezione sociale. 

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni  dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di  tale obbligo si  applica  una  sanzione  amministrativa  pari  alle  somme erogate. 

127. Al fine  di  evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e 126 non si applica ove l'importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo considerato. 

128. All'articolo 26, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo 2013, n. 33, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ove  i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo.». 

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa'  di  cui  ai  predetti commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. "

Al fine di assolvere a suddetti obblighi di trasparenza, viene pubblicata la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell'anno 2022.